Fatture a cavallo d'anno 2024/2025

Fatture a cavallo d’anno 2024/2025

Per le fatture a cavallo d’anno 2024/2025 tutto resta esattamente invariato rispetto alle regole in vigore.

Analizziamo quindi il dettato normativo odierno.

Regola generale per le fatture a cavallo d’anno

La norma di riferimento è l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, così come modificato dal D.L. 119/2018, infatti, : “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Inoltre ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione:

sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia quando si verificano i seguenti 2 requisiti:

  1. L’effettuazione dell’operazione, che si avvera con la consegna o la spedizione, per le cessioni di beni, o il pagamento, per le prestazioni di servizi;
  2. Il ricevimento della fattura d’acquisto; può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Vediamo quindi nel concreto quale è il comportamento da adottare.

Detrazione IVA fatture a cavallo d’anno

Alla luce di quanto sopra la norma consente, dunque di retro-detrarre l’IVA, se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo ma questo meccanismo non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

In altre parole significa che non è detraibile nella liquidazione del mese di Dicembre 2024 l’IVA del mese di Dicembre di fatture di acquisto datate Dicembre 2024 e ricevute nei primi giorni di Gennaio 2025, anche se registrate entro il 15/01/2025 (si tratta di operazioni da considerarsi effettuate nel 2024 le cui fatture sono però ricevute nel 2025) di conseguenza il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nell’anno di ricevimento del documento, quindi nel 2025.

Vediamo un riepilogo dei possibili casi concreti:

  • Fattura ricevuta e Registrata a Dicembre 2024: Detrazione IVA in Dicembre 2024;
  • Fattura ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro Aprile): Detrazione in Dichiarazione IVA;
  • Fattura ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo Aprile): Detrazione non ammessa;
  • Fattura ricevuta e registrata a Gennaio 2025: Detrazione ammessa Gennaio 2025.

Correttivo Legge Delega

Si fa presente inoltre che la legge delega di riforma fiscale dovrebbe introdurre un correttivo per consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno.

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