
Le soglie per la contabilità semplificata
Ogni impresa, al momento dell’avvio o nel corso della propria attività, si trova a dover scegliere il regime contabile più adatto alla propria realtà. Una scelta che non è solo gestionale, ma anche normativa, e che dipende dai ricavi conseguiti.
L’art. 18 D.p.r. 600/1973 stabilisce che sono ammessi alla contabilità semplificata a partire dall’anno successivo:
- gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
- le imprese familiari e aziende coniugali;
- le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
Passaggio tra Regimi
Nel caso in cui i ricavi (art. 57 e 85 Tuir percepiti in un anno intero o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri della competenza fiscale ex art. 109 c. 2 Tuir) non abbiano superato Euro 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o Euro 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
È importante ricordare che nel caso di contemporaneo svolgimento di prestazione di servizi e altri tipi di attività, è necessario far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.
Nel caso in cui non vi sia una distinta annotazione dei ricavi tra le due attività, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, il limite sarà di Euro 800.000.
Casi particolari
Se l’attività inizia in corso d’anno, le soglie dei ricavi vanno ragguagliate.
Il superamento della soglia dei ricavi ha effetto dall’anno successivo e mai dall’anno in corso.
Lo stesso vale anche per la situazione opposta: nel caso di non superamento della soglia dei ricavi, la possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata opera dall’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
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