Regime Forfettario e controlli di fine anno

La fine dell’anno rappresenta un momento importante per i contribuenti in regime forfettario.

Sebbene questo regime sia caratterizzato da una gestione semplificata, esistono alcuni controlli fondamentali da effettuare prima della chiusura dell’anno per evitare errori, decadenze o spiacevoli sorprese fiscali che potrebbero compromettere l’applicazione del regime agevolato nell’anno successivo.

In questo articolo analizziamo i principali controlli di fine anno che ogni contribuente forfettario dovrebbe effettuare con un approccio pratico e operativo, per chiudere l’anno in modo corretto e pianificare con maggiore consapevolezza quello successivo.

Il primo requisito da verificare è quello dei ricavi/compensi percepiti. I contribuenti forfettari, infatti, non possono superare la soglia di Euro 85.000 annui. Per la verifica di tale limite va ricordato che vale il principio di cassa senza che sia rilevante il momento in cui le prestazioni sono effettuate.

Inoltre, i compensi devono essere ragguagliati ad anno. Questo significa che se un contribuente inizia l’attività durante l’anno dovrà riproporzionare i ricavi conseguiti come se avesse lavorato 12 mesi.

Un altro requisito da verificare è quello di non aver avuto spese per lavoro dipendente e accessorio oltre Euro 20.000.

Se entrambi i requisiti sono confermati, è opportuno anche verificare l’assenza di cause ostative. Nello specifico:

  • Avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Avere partecipazioni in srl qualificata come di controllo (diretto o indiretto) e che l’attività esercitata sia direttamente riconducibile a quella esercitata in regime forfettario (stessa sezione ATECO). La circolare 9E/2019 dell’Agenzia Entrate ha inoltre specificato che per esservi causa ostativa deve essere anche verificata la “riconoscibilità”, vale a dire che la persona fisica che usufruisce del regime forfettario deve effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizio alla srl e che quest’ultima si deduca fiscalmente i costi;
  • Che l’attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilato per Euro 30.000, innalzata momentaneamente ad Euro 35.000.

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