Rottamazione quinquies

La Rottamazione quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo tra il 1 Gennaio 2000 e il 31 Dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);
  • Sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della Strada;
  • Imposte dovute a seguito di controlli automatici e formali effettuati dall’Ade sulle dichiarazioni annuali;

Possono essere oggetto della domanda di rottamazione, purchè riferiti a debiti indicati al punto precedente, i carichi già oggetto:

  • delle prime 3 Rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o tardivo versamento delle rate;
  • della Rottamazione quater (o sua riammissione) per i quali si sono persi i benefici della misura agevolata per non aver versato tutte le rate scadute al 30 Settembre 2025;

Sono esclusi, invece, i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione quater (o della sua riammissione) per i quali risultano regolarmente versate tutte le rate scadute al 30 Settembre 2025.

La definizione agevolata permetterà di estinguere i carichi sopra indicati versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, non saranno dovute somme a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada la rottamazione quinquies si applica solo per quanto concerne interessi e somme a titolo di aggio.

Come si paga?

Nella Rottamazione quinquies il contribuente può decidere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2026 o in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni).

Le scadenze delle rate saranno:

  • la prima, seconda e terza, rispettivamente il 31 Luglio 2026, 30 Settembre 2026 e 30 Novembre 2026;
  • dalla quarta alla 51esima rispettivamente il 31 Gennaio, il 31 Marzo, il 31 Maggio, il 31 Luglio, il 30 Settembre e il 30 Novembre di ciascun anno a partire dal 2027
  • dalla 51esima alla 54esima rata, rispettivamente, il 31 Gennaio 2035, il 31 Marzo 2035 e il 31 Maggio 2035.

In caso di pagamento rateale saranno applicati interessi pari al 3% annuo a partire dal 1 Agosto 2026.

NB: Ogni rata dovrà avere un importo minimo di 100 euro.

Decadenza

La Rottamazione quinquies sarà inefficace a seguito dell’omesso o insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per il pagamento (31 Luglio 2026);
  • di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata in caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della rottamazione la norma stabilisce che:

  • I versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • Riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’inizio di nuove procedure cautelari o esecutivi nonché la continuazione delle procedure già avviate alla data di presentazione della domanda;
  • i carichi non saranno più rateizzabili;

 

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