COME CORREGGERE L'INTEGRAZIONE DI UNA FATTURA ALL'ESTEROMETRO

Come correggere l’integrazione di una fattura all’esterometro?

Nel caso di un errore nell’integrazione di una fattura intra inviata all’esterometro con TD17 come posso correggerlo?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una regola generale da utilizzare in tutti i casi di errore.

Poniamo, per esempio, di essere nel caso in una un’impresa nazionale riceve un servizio da un fornitore intracomunitario, l’impresa nazionale deve, in relazione all’operazione, provvedere a integrare la fattura estera ricevuta dal prestatore e deve inviare la fattura integrata all’esterometro. Questa integrazione riguarda la determinazione dell’imposta applicando alla base imponibile la corretta aliquota prevista per lo specifico servizio.

Nel caso in questione ipotizziamo inoltre che durante l’integrazione del documento il committente nazionale abbia sbagliato ad applicare l’aliquota corretta (ad esempio applica il 10% invece del 22%).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in una situazione del genere la soluzione per correggere l’errore è inviare un TD17 con segno negativo (che cancella la precedente comunicazione) e procedere con un ulteriore comunicazione TD17 che regolarizza la situazione corretta.

Ovviamente nella soluzione prospetta l’Agenzia ha affrontato solo il tema della regolarizzazione della comunicazione errata, se il contribuente vuole regolarizzare lo specifico errore dovrà contestualmente provvedere a correggere tutti gli errori sostanziali collegati all’irregolarità.

Ciò significa che sarà necessario considerare la tempistica di correzione rispetto al momento di effettuazione dell’adempimento originario e di conseguenza verificare tutti gli effetti contabili e sanzionatori derivanti, nello specifico sarà necessario provvedere alla correzione dell’integrazione errata nella determinazione dell’aliquota, alla revisione della annotazione nei registri vendita e acquisti, all’invio delle due nuove comunicazioni TD17 allo SDI (soluzione prospettata dalla stessa Agenzia delle Entrate) e alla valutazione degli effetti sanzionatori che devono essere oggetto di apposito ravvedimento.

 

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