Niente contributi INPS sugli utili destinati a riserva di una Srl

Ad affermarlo è la sentenza 25377/2026 della Corte di Cassazione, ma dello stesso orientamento sono anche le sentenze dalla 25378 alla 25383 pubblicate il 16 Settembre e le sentenze da 25465 a 25467 del 17 Settembre.

Il caso in questione riguardava una socia unica e amministratrice di una srl iscritta alla gestione commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. L’INPS di conseguenza richiedeva di versare i contributi presso la gestione commercianti sugli utili prodotti dalla società e accantonati in bilancio senza mai procedere alla loro distribuzione.

La richiesta dell’INPS si fondava su quanto esplicitato nella circolare 102/2003 e ribadito con la circolare 84/2011 dove era stato specificato come, per i soci lavoratori di srl, la base imponibile fosse costituita dalla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione che l’assemblea riservava agli stessi utili e, quindi, anche non distribuiti.

La sentenza tuttavia, muovendosi dall’interpretazione letterale dell’art. 3-bis del decreto legge 384/1992, è partita dal principio della recente pronuncia 3240/2010 delle sezioni unite secondo cui l’imponibile contributivo si determina sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione societaria.

Partendo da questo presupposto, la legittima pretesa contributiva è conseguente alla percezione degli utili oppure dall’opzione per regime di trasparenza fiscale (arte. 115 e 116 del TUIR). Solo in queste ipotesi il reddito è imputato al socio (a prescindere dalla distribuzione) e diviene assoggettabile alla contribuzione della gestione commercianti.

Si può concludere che gli utili non distribuiti di una srl accantonati a riserva non entrano nella base imponibile contributiva del socio che lavora nella società. Contano dunque solo i redditi che la persona abbia effettivamente dichiarato ai fini Irpef e sarà inoltre onere dell’Istituto provare l’imputazione del reddito al lavoratore (a seguito della percezione degli utili o dell’esercizio della società per l’imputazione per trasparenza) e il sorgere dell’obbligo di dichiarare il reddito ai fini Irpef .

 

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