
Quando esce dal forfait il socio che fattura alla srl?
Un contribuente in regime forfettario ha una quota del 5% in una srl mentre la restante quota è in possesso di sua madre. L’attività esercita dalla srl e dal contribuente è la stessa, se il contribuente forfettario fattura alla srl perde il regime agevolato?
Nel caso in questione il contribuente non può continuare ad avvalersi del regime forfettario in quanto risulta integrata la causa di esclusione ex articolo 1 c. 57 lett. d L190/2014 (dal 1 Gennaio 2027 art. 233 Dlgs 117/2026)
La norma preclude l’applicazione del regime forfettario a chi possiede partecipazioni di controllo (diretto o indiretto) in srl che esercitano attività economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per il requisito di controllo occorre riferirsi all’art. 2359 cod. civ. in base al quale sono considerate società controllate “quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, la società in cui un’altra dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell’assemblea ordinaria o società che sono sotto influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
La circolare 9/E/2019 ha chiarito che per la verifica della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea si computano anche i voti spettanti la persona interposta comprendendo anche i familiari.
Nel caso in questione risulterebbe verificata questa condizione.
Per quanto concerne la nozione di “riconducibilità dell’attività svolta” è sempre la circolare 9/E/2019 ad affermare il principio secondo cui, quand’anche le attività svolte dal titolare di P.IVA e dalla srl dovessero rientrare nella stessa sezione del Codice Ateco l’incompatibilità scatta nella sola ipotesi in cui la persona fisica in regime forfettarip effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della società controllata e che questa, a sua volta, deduca dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Nel caso in questione, data la sussistenza del rapporto di fatturazione tra la srl e il contribuente, il titolare di p.iva non potrà applicare il regime forfettario salvo il caso il caso in cui la società non deduca tali costi.
NB: affinchè si verifichi la causa di inapplicabilità del regime agevolato le due condizioni (controllo societario e attività riconducibile a quella svolta dal titolare di P.IVA) devono sussistere entrambe.
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