regime forfettario

Il Regime Forfettario

Il Regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per le persone fisiche titolari di Partita IVA.

L’adesione al Regime Forfettario è consentito alle sole Persone Fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano contemporaneamente:

  • Percepito compensi o conseguito ricavi (ragguagliati ad anno) per un importo non superiore a € 85,000. Se si esercitano più attività, con codici ateco differenti, è necessario considerare la somma dei ricavi e compensi concernenti le diverse attività esercitate;
  • Sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un importo complessivo non superiore a € 20,000 (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari).

NB: Anche chi inzia un’attività può accedere al Regime Forfettario se in possesso di tutti i requisiti e se non si trova in una delle cause di esclusione.

Cause di Esclusione

Non possono aderire al Regime Agevolato:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • I soggetti non residenti, eccezion fatta per coloro che risiedono in uno degli Stati Membri della UE o in uno Stato dello SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito realizzato;
  • Soggetti che effettuano (in via esclusiva o prevalente) operazioni di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali essercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducili a quelle svolte individualmente;
  • Le persone fisiche che esercitano prevalentemente la loro attività nei contronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inzia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a €30,000, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente (sempre che in quello stesso anno non sia stato percipito reddito da lavoro dipendente derivante da altro rapporto di lavoro o reddito di pensione).

 

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