Acconto iva

Acconto IVA

I tre metodi di calcolo.

Il 27 Dicembre 2024 sarà il termine per effettuare il versamento dell’acconto IVA.

Chi deve versare?

Sono tenuti al versamento dell’acconto:

  • Soggetti passivi mensili (art. 1 DPR100/98);
  • Soggetti passivi trimestrali (Art 74 c.4 DPR 633/72);
  • Soggetti trimestrali per opzione (Art. 7 DPR 542/99)

Mentre sono esonerati:

  • Contribuenti che presentano un debito inferiore a € 103,29;
  • Contribuenti la cui base di calcolo presenta un credito;
  • Contribuenti mensili che hanno cessato l’attività prima del 30/11/2024 o trimestrali prima del 30/09/2024;
  • Contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2024;
  • Contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili o in split payment o in reverse charge;

Per versare l’acconto IVA i contribuenti potranno scegliere di effettuare i calcoli utilizzando tre differenti metodi:

  • Metodo Storico;
  • Metodo Previsionale;
  • Metodo analitico;

 

Metodo Storico (L 405/1990 art. 6 c.2)

I contribuenti che scelgono il metodo storico per determinare l’acconto IVA dovuto devono calcolare l’88% del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (per i contribuenti mensili) o per l’ultimo trimestre (per i contribuenti trimestrali) considerando anche l’eventuale versamento di acconto pagato nell’anno precedente.

Metodo Previsionale (L405/1990 art. 6 c.2)

I contribuenti che utilizzano il metodo previsionale per determinare l’acconto IVA dovuto devono calcolare l’88% dell’ammontare dell’IVA da versare per lo stesso mese o trimestre dell’anno in corso.

Metodo Analitico (L405/1990 art. 6 c.3-bis)

L’ultimo metodo è quello analitico introdotto dal 1993 ed è definito come “metodo delle operazioni effettuate” al 20 Dicembre.

Con questa metodologia va considerata anche l’IVA delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi “effettuate” ai fini iva entro il 20 Dicembre (spedite/consegnate e pagate o con fattura emessa- Circolare 40/1993), indipendentemente dal fatto che:

La fattura, emessa entro questa data, venga registrata successivamente, cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
Si scelga di emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo, per le operazioni che vanno dal 1 al 20 Dicembre 2024;
Si scelga di emettere la fattura immediata il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione delle operazioni, per quelle effettuate dal 9 al 20 Dicembre 2024;

Per quanto riguarda le fatture passive, non deve essere considerata l’IVA delle fatture differite di Novembre (Settembre per i trimestrali) anche se registrate entro il 15 Dicembre (15 Ottobre per i trimestrali).

Deve essere invece considerata l’iva detraibile delle fatture differite per le operazioni effettuate entro il 20 Dicembre, solo se sono registrate entro la fine dell’anno (questi ultimi importi potranno essere detratti applicando il calcolo con il metodo effettivo anche se le fatture differite saranno emesse e registrate nell’anno successivo (entro il 15 Gennaio) solo quando verrà attuata la riforma fiscale che prevede l’abrogazione del testo “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente dall’art. 1 c. 1 DPR 100/1998 prevedendo quindi che “entro il giorno di scadenza della liquidazione periodica IVA, anche quella annuale, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)

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