COME CONTABILIZZARE I BENI INFERIORI A 516 EURO

COME CONTABILIZZARE I BENI INFERIORI A 516 EURO

L’art 102 comma 5 del Tuir dispone che i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è integralmente deducibile nell’esercizio di sostenimento della spesa.

L’OIC 16 oggi non prevede una regola specifica per contabilizzare i beni di modico valore a differenza di quanto era previsto nella versione del 2005.

In mancanza di tale indicazione specifica tali beni dovrebbero essere ammortizzati ex articolo 2426 comma 1.n.2 c.c. secondo il quale “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate in nota integrativa”.

Risulta però impossibile non considerare il principio generale di rilevanza introdotto dal Dlgs 139/2015 per il quale “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abba effetti irrilevanti ai fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”. (art. 2423 comma 4).

Su questi presupposti sembrerebbe quindi fattibile valutare di non ammortizzare i beni di modesta entità inserendoli direttamente a conto economico ad eccezione di particolari situazioni come, ad esempio, nel caso in cui vengano acquistati volumi importanti di beni di basso valore e utilità pluriennale unitariamente considerati e di ammontare rilevante rispetto al bilancio della società.

A fronte di tutte queste considerazioni potremmo prospettare tre possibili soluzioni:

  • Imputazione del costo dei beni direttamente a conto economico;
  • Rilevazione dei beni nell’attivo di Stato Patrimoniale ammortizzandoli in base alla loro vita residua;
  • Iscrizione dei beni nell’attivo di Stato Patrimoniale con ammortamento nella misura del 100%;

Di conseguenza, in base alla scelta di una delle soluzioni precedenti avremo un diverso trattamento fiscale:

  • Nel primo caso la rilevazione contabile dei costi direttamente a conto economico sembrerebbe consentire l’intera deduzione fiscale dei costi nell’esercizio di sostenimento;
  • Nel caso di ammortamento in base alla vita residua non si recupererebbe l’intero costo nell’esercizio di sostenimento poiché la deduzione fiscale avverrebbe per quote di ammortamento mediante l’applicazione dei coefficienti previsti dal DM 31 Dicembre 1988;
  • Nell’ultimo caso infine (ammortamento con aliquota 100%) la deduzione del costo avverrebbe comunque integralmente nell’esercizio di sostenimento dello stesso (Art. 102 comma 5 Tuir).

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