
COME RICHIEDERE LA RIDUZIONE AL 50% DEI CONTRIBUTI
La nuova Legge di Bilancio (L.207/2024) ha previsto all’art.1 c. 186 una riduzione dei contributi al 50% a favore dei lavoratori che, nel corso del 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (L.233/1990 art. 1 c. 1) e che percepiscono reddito d’impresa.
Tale riduzione contributiva, usufruibile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario, è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle sopra indicate gestioni e per i collaboratori familiari.
La riduzione dei contributi dovuti ha a oggetto sia i contributi cosiddetti “fissi” dovuti sulla quota minimale annua di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite (L.233/1990 art. 1 c. 1).
Chi sono i beneficiari?
Possono usufruire di tale agevolazione:
- I titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario;
- Soci di società, sia di persone che di capitali;
- Coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari.
Questi soggetti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- Avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- Essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal titolare della posizione aziendale richiedente la riduzione sotto la propria responsabilità nel modulo di presentazione della domanda.
A quanto ammonta l’esonero?
La riduzione contributiva è concessa su domanda del contribuente e si applica sulla sola quota IVS ed è attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2025 e il 31 Dicembre 2025.
Attenzione!! La riduzione contributiva riproporziona i mesi accreditati. Ciò significa che, per esempio, ad un soggetto tenuto a versare solo la quota dei contributi fissi che opta per la riduzione al 50% della contribuzione ordinaria, verrà accreditato un corrispondente pari a 6 mesi invece di 1 anno ai fini pensionistici.
Incompatibilità con altre agevolazioni
L’agevolazione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, di conseguenza non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i contribuenti già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (L.449/1997 art. 59 c. 15) o del regime forfettario previdenziale (L.190/2014 artt. c. da 77 a 84).
Come presentare la richiesta
La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni” e compilando il relativo modulo (il rilascio di questa sarà comunicato con apposito messaggio).
Sempre attraverso il portale i richiedenti potranno verificare l’esito dell’istanza.
Hai dubbi o vuoi una consulenza personalizzata? Contattaci! ti aiuteremo a trovare la soluzione fiscale più adatta alle tue esigenze!