DICHIARAZIONE IVA PER CHI PASSA AL FORFETTARIO

CONTRIBUENTE CHE PASSA AL REGIME FORFETTARIO E DICHIARAZIONE IVA

In primo luogo, è doveroso ricordare la regola per cui, nonostante siano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, sono esclusi (tra gli altri) i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

Nonostante ciò, i contribuenti che nel 2025 si avvalgono del Regime Agevolato, ma che nel 2024 applicavano il Regime ordinario restano obbligati alla presentazione del modello.

Nello specifico è opportuno precisare alcuni punti per la compilazione della dichiarazione IVA:

  • il Regime forfettario è il regime naturale per i contribuenti che ne possiedano i requisiti, tuttavia mantengono la facoltà di poter optare per il regime ordinario qualora lo desiderino. In quest’ultima ipotesi rimangono però vincolati al Regime ordinario per un triennio prima di poter transitare nel regime forfettario e, nel caso, è necessario comunicare l’opzione di revoca barrando la casella 2 del rigo VO33;
  • i contribuenti che invece applicavano il regime ordinario perché non in possesso dei requisiti necessari, non devono barrare nulla all’interno del quadro VO al momento del passaggio al regime forfettario.

In entrambi i casi i contribuenti che nel 2025 passano dal regime ordinario a quello forfettario dovranno compilare il quadro VA14. Nello specifico, dovranno barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA precedente all’applicazione del Regime Forfettario.

In caso di questo passaggio è importante tenere presente alcuni punti per la compilazione della dichiarazione IVA:

  • nel quadro VE relativo alle operazioni attive sarà necessario tenere conto anche dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni ad esigibilità differita (Dpr 633/72 art. 6, c.5). In altre parole, si tratta di operazioni per le quali l’esigibilità d’imposta si realizza al momento del pagamento del corrispettivo nonché delle operazioni per le quali l’IVA è stata liquidata con il metodo dell’IVA per cassa. Tali operazioni devono essere indicate nei corrispondenti righi delle aliquote e, nel caso abbiano concorso alla determinazione del volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39;
  • nel caso di passaggio al regime forfettario l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione (DPR 633/72 art. 19-bis2);
  • l’IVA relativa ai beni ammortizzabili deve essere rettificata solo se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, se beni mobili, o dieci anni dalla data di acquisto (o di ultimazione) nel caso di fabbricati. In questo caso l’IVA oggetto di rettifica deve essere compresa nel rigo VF70.

È, infine, importante ricordare che nel caso in cui dall’ultima dichiarazione IVA emerga un credito e che lo stesso venga chiesto a rimborso, sarà necessario compilare il rigo VX14 utilizzando il codice 11.

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