CONTROLLI AGENZIA ENTRATE IN CASO DI RIMBORSO

CONTROLLI AGENZIA ENTRATE IN CASO DI RIMBORSO

Chi aspetta un rimborso da parte dell’Agenzia dell’Entrate spesso non sa che, prima dell’erogazione, la stessa verifica l’esistenza di debiti iscritti a ruolo a carico del Contribuente (art. 28-ter del Dpr 602/73).

Da quest’anno (quindi per i rimborsi che riguardano il 2024) in presenza di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro (interessi inclusi) l’Agenzia controlla preventivamente se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento.

Se dal controllo risulta un debito viene notificata al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito che può essere accettata o meno entro 60 giorni dalla notifica.

In caso di rifiuto le somme chieste a rimborso restano tuttavia a disposizione dell’Agenzia delle Riscossioni fino al 31 Dicembre dell’anno successivo a quello della messa a disposizione per l’avvio dell’azione esecutiva.

Resta inoltre ferma l’ipotesi di blocco del rimborso al verificarsi di alcune situazioni di rischio fiscale potenziale dove il 730 potrebbe essere oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso il rimborso non verrà erogato dal datore di lavoro ma potrà avvenire esclusivamente a cura dell’Agenzia delle Entrate concluso il controllo preventivo (art. 5 c. 3 bis Dlgs 175/2014).

Il controllo sopra citato può avvenire quando il 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a criteri individuati con cadenza annuale da apposito provvedimento o quando si è in presenza di un rimborso superiore a Euro 4.000.

In questi casi il rimborso verrà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello.

Negli anni gli elementi di incoerenza sono stati sempre gli stessi e riguardano gli scostamenti rilevanti, in particolare:

  • Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Cu e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • Presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o quelli esposti nelle CU;
  • Presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti;
  • Presenza di crediti riportati rilevanti dalla dichiarazione dell’anno precedente (magari per effetto di integrative) modificati rispetto al primo modello presentato.

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