DECADENZA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE

DECADENZA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE

Quando un contribuente si trova in difficoltà con il pagamento delle cartelle esattoriali, una delle soluzioni più comuni è la rateizzazione del debito con L’Agenzia Entrate Riscossione (Ader). Tuttavia, è fondamentale rispettare determinati requisiti per evitare la decadenza dalla rateizzazione e la conseguente perdita dei benefici legati alla stessa

La decadenza da un piano di rateizzazione concesso dell’Agenzia Entrate Riscossione si verifica in caso di mancato pagamento di un determinato numero di rate (anche non consecutive), nello specifico:

  • Per le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 la decadenza si manifesta al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (DL 146/2021 convertito con modificazioni dalla L 215/2021);
  • Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 Marzo 2020 e richieste fino al 31 Dicembre 2021 la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L 176/2020);
  • Per le rateizzazioni presentate dal 1 Gennaio 2022 al 15 Luglio 2022 si decade a seguito del mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 Luglio 2022 la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Cosa succede se si decade?

E’ importante sottolineare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al mancato pagamento delle rate sopra indicate il debitore decade automaticamente dalla rateizzazione (art. 19 c. 3 lett a, Dpr 602/73) senza necessità di una notifica formale da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione.

La prima conseguenza in caso di decadenza è che l’importo diventa riscuotibile per intero in un’unica soluzione.

Bisogna ricordare che se la richiesta di rateizzazione decaduta era stata presentata dal 16 Luglio 2022 il debito oggetto del rateizzo non può più essere dilazionato.

Se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata fino al 15 Luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se alla data di presentazione della nuova richiesta viene saldato l’importo delle rate che risultano scadute alla data della nuova richiesta (in questo caso il nuovo rateizzo può essere concesso nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data).

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