
FORFETTARI E PARTECIPAZIONE SRL
Il regime forfettario, introdotto dall’art. 1, commi 54‑89 della Legge 190/2014 continua a rappresentare un’opzione fiscale estremamente vantaggiosa per professionisti e piccoli imprenditori.
Tuttavia, la sua applicazione non è permessa in presenza di due condizioni contemporanee: la detenzione di una partecipazione di controllo (diretto o indiretto) in una S.r.l. e lo svolgimento da parte di quest’ultima di un’attività riconducibile a quella esercitata direttamente dal forfettario
Tale causa di esclusione è dall’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge 190/2014 il quale cita “[…] gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
In altre parole, la normativa stabilisce che il regime forfettario è precluso se sussistono contemporaneamente le seguenti due condizioni:
- esercizio di attività economica;
- controllo diretto o indiretto in una società che esercita un’attività appartenente alla stessa sezione ATECO di quella svolta individualmente.
La causa ostativa non si verifica se una delle due fattispecie viene meno.
Il concetto di controllo viene stabilito dall’art. 2359, comma 1 e 2, secondo il quale può essere esercitato in maniera diretta o indiretta tramite altri soggetti (per interposta persona; attraverso società controllate; attraverso società fiduciarie) e si definisce come influenza dominante derivante dal possesso di contratti o un numero sufficiente di voti (non solo la maggioranza) in assemblea per l’esercizio di un’influenza notevole.
Per quanto riguarda l’attività svolta dal soggetto è la circolare 9/E-2019 dell’Agenzia a fornire importanti chiarimenti, nello specifico:
“La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l’attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
Considerata la ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata,18 indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Di conseguenza, non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime
forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili.
Non saranno, inoltre, ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario
Assumeranno esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla s.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.19
Pertanto, ad esempio, la causa ostativa in esame non opererà qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).”
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