
FORFETTARI E REVERSE CHARGE PER ACQUISTI ESTERI
Novità e maggior tempo per i contribuenti forfettari per integrare le fatture di acquisto estere con la relativa imposta e il conseguente versamento dell’iva.
Il Dlgs 81/2025 ha introdotto il termine trimestrale, invece del precedente termine mensile, per il versamento dell’imposta derivante dalle operazioni per le quali i contribuenti forfettari sono debitori d’imposta.
Prima di tutto è doveroso ricordare che i contribuenti forfettari quando effettuano acquisti in Reverse Charge devono necessariamente procedere all’integrazione delle fatture con l’indicazione dell’aliquota e dell’iva ed effettuare il relativo versamento dell’imposta.
Con il Reverse Charge il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta; il cessionario/committente che la riceve deve integrarla con l’indicazione dell’aliquota IVA e dell’imposta per poi procedere alla doppia registrazione nei registri IVA acquisti vendita.
Il nuovo termine trimestrale darà più tempo ai contribuenti forfettari per procedere al versamento dell’imposta fornendo anche la semplificazione di poter versare cumulativamente l’iva di più documenti.
Si attende solo l’indicazione di quando entrerà in vigore tale scadenza, dopodiché i versamenti andranno effettuati entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre solare.
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