IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2025

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2025

Quando si emette una fattura elettronica senza IVA, spesso sorge una domanda: devo applicare l’imposta di bollo? È un dubbio legittimo, soprattutto per i professionisti e le imprese in regime forfettario o per chi emette fatture esenti o fuori campo IVA.

In questo articolo facciamo chiarezza su quando è obbligatorio apporre il bollo da 2 eurocome funziona il calcolo automatico dell’Agenzia delle Entrate e quali sono le scadenze per il versamento. Un piccolo adempimento, insomma, che è bene non sottovalutare per evitare sanzioni o dimenticanze

Quando si applica?

L’imposta di bollo, pari a 2 euro, si applica sia sulle fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva d’importo superiore a Euro 77,47, nello specifico si trova:

  • Nelle fatture fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale (art. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72);
  • Nelle fatture fuori campo IVA per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3 e 5 Dpr 633/72);
  • Nelle fatture non imponibili su cessioni a esportatori abituali che emettono dichiarazione d’intento (art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72);
  • Nelle fatture non imponibili poiché assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis Dpr 633/72);
  • Nelle fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ad eccezione di quanto specificato nella risoluzione 290586/1978 (art. 9 Dpr 633/72);
  • Nelle fatture concernenti operazioni esenti IVA (art. 10 Dpr 633/72);
  • Nelle fatture concernenti operazioni escluse IVA (art. 15 Dpr 633/72);

Sono invece esenti dall’imposto di bollo:

  • Fatture con addebiti o accrediti relativi ad operazioni IVA;
  • Fatture per operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15, Dpr 642/72- tabella allegato B);
  • Le fatture con IVA assolta all’origine (es. editoria);
  • Le fatture fra Pubbliche Amministrazioni (art. 15 Dpr 642/633- tabella allegato B);
  • Fatture per operazioni in Reverse Charge (circolare 37/E/2006);

Quando si versa?

L’imposta di bollo sulle fatture nei casi sopra indicati va versata in ciascun trimestre dell’anno e nello specifico entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, mentre entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel secondo trimestre.

In sintesi:

  • Fatture emesse I Trimestre: 31 Maggio 2025 (scadenza effettiva 3 Giugno);
  • Fatture emesse II Trimestre 30 Settembre 2025;
  • Fatture emesse III Trimestre 30 Novembre 2025 (scadenza effettiva 1 Dicembre);
  • Fatture emesse IV Trimestre 28 Febbraio 2026 (Scadenza effettiva 2 Marzo);

E’ importante ricordare che, se l’importo dovuto per il I trimestre o complessivamente per il I e II trimestre è pari o inferiore a Euro 5.000 il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento relativa, rispettivamente, al secondo o terzo trimestre.

Come si versa?

Il pagamento deve essere effettuato mediante specifico servizio disponibile nell’area Riservata al sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito diretto sul conto corrente o con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521: Imposta di bollo fatture elettroniche I Trimestre;
  • 2522: Imposta di bollo fatture elettroniche I Trimestre;
  • 2523: Imposta di bollo fatture elettroniche III Trimestre;
  • 2524: Imposta di bollo fatture elettroniche IV Trimestre.
  • 2525: per sanzione in caso di omesso o tardivo versamento;
  • 2526: per interessi in caso di omesso o tardivo versamento;

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