IRES PREMIALE

IRES PREMIALE

La Legge 207/2024 ha introdotto un’importante opportunità per le società di capitali che intendono investire in crescita ed innovazione.

Questa misura prevede un’aliquota Ires ridotta (riduzione da 24% a 20%) per le società che rispettano determinati requisiti di patrimonializzazione e di crescita offrendo a tutti gli effetti un vantaggio concreto a chi adotta strategie di sviluppo sostenibile.

In questo articolo vediamo nel dettaglio i requisiti ex ante ed ex post necessari per accedere all’agevolazione.

Condizioni Ex Ante per ottenere l’agevolazione

  • Accantonamento dell’utile a riserva: Almeno 80% dell’utile netto risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024 deve essere accantonato in una apposita riserva e non distribuito ai soci;
  • Investimenti minimi: Effettuare investimenti 4.0/5.0 di importo non inferiore al maggiore tra il 30% della quota di 80% dell’utile 2024 accantonato a riserva e 24% dell’utile netto del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 (importo minimo Euro 20.000);
  • Numero unità lavorative: il numero delle unità lavorative per anno non deve essere inferiore al numero medio del triennio 2022-2024;
  • Nuove assunzioni a tempo indeterminato: Devono essere effettuate nuove assunzioni che generino incremento occupazionale (Dlgs 216/2023) almeno dell’1% rispetto al numero medio del 2024 (minimo 1 nuovo dipendente indeterminato);
  • Assenza Cig: La società non deve aver fatto ricorso alla CIG, eccezion fatta per la casistica prevista dall’art. 11 lett.a) Dlgs 148/2015 (situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali).

Condizioni Ex Post per decadere dall’agevolazione

  • Riserva da accontamento utile 2024: L’utile trattenuto nella apposita riserva non può essere distribuito fino al 31 Dicembre 2026;
  • Beni oggetto di investimento: Fino al termine del quinto esercizio successivo a quello di investimento (2030 o 2031 per gli investimenti realizzati nel 2026) i beni oggetto degli investimenti minimi non devono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero.

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