
LE TIPOLOGIE DI BILANCIO: COSA DEVE SAPERE UN IMPRENDITORE
Molti imprenditori si chiedono se debbano redigere un bilancio d’esercizio, e soprattutto che tipo di bilancio sia richiesto dalla legge. La risposta varia in base alla forma giuridica dell’impresa e alle sue dimensioni.
In questo articolo facciamo chiarezza sulle principali tipologie di bilancio, con un linguaggio semplice e pratico, utile per chi gestisce o sta per avviare un’attività.
Chi è obbligato a redigere il bilancio d’esercizio?
✅ Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.)
✅ Cooperative e consorzi con attività esterna
❌ Imprese individuali e società di persone (S.n.c. e S.a.s.) redigono il bilancio, ma non sono obbligate alle sua pubblicazione.
Tipologie di imprese per dimensioni
Il Codice Civile prevede tre categorie di imprese per la redazione del bilancio:
- Le società di medie e grandi dimensioni che devono redigere il bilancio in forma ordinaria secondo gli artt. 2424 e 2425 del c.c. con l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- Le società di minori dimensioni ex art. 2435-bis c.c. che possono redigere il bilancio in forma abbreviata con schemi di stato patrimoniali e conto economico semplificato, obblighi di informativa ridotta ed esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione;
- Microimprese ex art- 2435-ter c.c. per le quali sono previste ulteriori semplificazioni rispetto alle categorie precedenti.
Quali sono le soglie?
Il D. Lgs 125/2024 pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10 Settembre 2024 (in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE) ha modificato le soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis del cod. civ. e del bilancio delle microimprese ex. Articolo 2435-ter cod. civ.
Tale modifica ha portato all’innalzamento dei limiti risponde al duplice obbiettivo di adeguare i valori monetari ormai obsoleti all’effettiva dinamica dei prezzi e di permettere a un maggior numero di società che possono usufruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese di minori dimensioni.
Bilancio abbreviato
Con le modifiche apportate dal D.Lgs 125/2024 i limiti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata una società non deve superare due dei tre limiti sotto indicati per due esercizi consecutivi (oppure nel caso di nuove società i parametri non devono essere superati nel primo esercizio di attività:
- Attivo Patrimoniale: Euro 5.500.00 (non più Euro 4.400.000);
- Ricavi di Vendita e delle Prestazioni: Euro 11.000.000 (non più Euro 8.800.000);
- Numero medio di dipendenti occupati: 50 unità (limite rimasto invariato).
Bilancio delle micro imprese
Con le modifiche apportate dal D.Lgs 125/2024 i limiti per poter redigere il bilancio in forma come impresa una società non deve superare due dei tre limiti sotto indicati per due esercizi consecutivi (oppure nel caso di nuove società i parametri non devono essere superati nel primo esercizio di attività:
- Attivo Patrimoniale: Euro 220.000 (non più Euro 175.000);
- Ricavi di Vendita e delle Prestazioni: Euro 440.000 (non più Euro 350.000);
- Numero medio di dipendenti occupati: 5 unità (limite rimasto invariato).
Le micro-imprese possono evitare la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni siano riportate in calce allo Stato Patrimoniale.
Le stesse inoltre sono esonerate anche dal redigere il Rendiconto Finanziario.
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