NOVITA' PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

NOVITA’ PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

La Legge di Bilancio 2025 ha portato numerose novità anche per quanto riguarda la deducibilità delle spese di rappresentanza, nonché per le spese di trasferta.

I commi 81-83 della nuova Legge di Bilancio sono intervenuti in materia di spese di trasferta e rappresentanza.

Le spese di rappresentanza infatti saranno deducibili, anche ai fini Irap, solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

A tal proposito non risulta modificato invece l’art. 54 del Tuir che al comma 5 tratta della deducibilità delle spese di rappresentanza e di omaggi sostenuti dai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo.

Per tali spese non dovrebbe quindi valere l’obbligo di pagamento tracciato ai fini della deducibilità e potranno continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Rimane invariato anche l’art. 1018 c.2 del Tuir che fissa i limiti quantitativi.

E’ utile ricordare che per spese di rappresentanza si intendono quelle spese effettuate per erogazioni di beni e servizi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, a titolo gratuito e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza fermo restando il fatto che siano effettivamente sostenute e documentate.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nell’anno d’imposta di sostenimento e sono interamente deducibili dal reddito di impresa se non superano il valore unitario di €50 (spese per omaggi).

Se la spesa eccede tale limite la deduzione varia a seconda dei parametri dimensionali dell’impresa:

  • 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi tra i 10 milioni e 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi oltre i 50 milioni di euro.

Un’ultima precisazione anche per quanto riguarda la detrazione IVA poiché l’art. 19-bis 1, lett h) stabilisce che “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiori a 50euro” .

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