
NOVITA’ PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
La Legge di Bilancio 2025 ha portato numerose novità anche per quanto riguarda la deducibilità delle spese di rappresentanza, nonché per le spese di trasferta.
I commi 81-83 della nuova Legge di Bilancio sono intervenuti in materia di spese di trasferta e rappresentanza.
Le spese di rappresentanza infatti saranno deducibili, anche ai fini Irap, solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
A tal proposito non risulta modificato invece l’art. 54 del Tuir che al comma 5 tratta della deducibilità delle spese di rappresentanza e di omaggi sostenuti dai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo.
Per tali spese non dovrebbe quindi valere l’obbligo di pagamento tracciato ai fini della deducibilità e potranno continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.
Rimane invariato anche l’art. 1018 c.2 del Tuir che fissa i limiti quantitativi.
E’ utile ricordare che per spese di rappresentanza si intendono quelle spese effettuate per erogazioni di beni e servizi con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, a titolo gratuito e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza fermo restando il fatto che siano effettivamente sostenute e documentate.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nell’anno d’imposta di sostenimento e sono interamente deducibili dal reddito di impresa se non superano il valore unitario di €50 (spese per omaggi).
Se la spesa eccede tale limite la deduzione varia a seconda dei parametri dimensionali dell’impresa:
- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi tra i 10 milioni e 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi oltre i 50 milioni di euro.
Un’ultima precisazione anche per quanto riguarda la detrazione IVA poiché l’art. 19-bis 1, lett h) stabilisce che “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiori a 50euro” .