NOVITÀ PER LE SPESE DI TRASFERTA

NOVITA’ PER LE SPESE DI TRASFERTA

La Legge di Bilancio 2025 ha portato numerose novità, oltre che per le spese di rappresentanza anche per quanto riguarda la deducibilità delle spese di trasferta.

Dal 1° Gennaio 2025 le nuove norme prevedono che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l’obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti.

A quali spese si riferisce la norma?

  • Rimborsi di spese di trasporto: l’obbligo di tracciabilità dovrebbe essere riferito sia alle trasferte al di fuori che all’interno del comune dove è ubicata la sede di lavoro (art. 51 c.5 Tuir);
  • Spese di vitto e alloggio: l’obbligo di tracciabilità vale solo in caso di rimborso per trasferte fuori dal territorio comunale sede di lavoro del lavoratore dipendente, per quelle all’interno del comune non dovrebbe cambiare nulla (tassazione per il dipendente, deducibilità del costo al 75% per l’impresa ex art. 190c. 5 Tuir anche se il pagamento è in contanti);
  • Spese trasporto riferibili ad autoservizi pubblici non di linea: si tratta, ad esempio, delle spese per i taxi ed anche per queste scatta l’obbligo di tracciabilità.

L’obbligo non riguarda l’acquisto di biglietti ferroviari, aerei e di autobus di linea.

Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento che la norma prevede per poter dedurre tali spese sono il pagamento con versamento bancario o postale o mediante carta di credito, di debito, bancomat, assegni bancari/circolari e strumenti elettronici di pagamento che consentano la tracciabilità del flusso (risoluzione 108/E/2014 e risposta 230/2020).

Nulla è specificato sulla titolarità dello strumento di pagamento, ciò significa che, ad esempio, il pagamento può essere fatto direttamente con una carta intestata al dipendente e non necessariamente intestata al datore di lavoro.

Casi Particolari

Con la Circolare 6/E/2009 l’Agenzia aveva chiarito che i soci di società di persone possono portare in deduzione le spese sostenute per le trasferte secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa, di conseguenza tali spese dovrebbero essere escluse dal nuovo obbligo di tracciabilità.

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