
Regimi Contabili
I regimi contabili che possono essere applicati dai contribuenti, ad esclusione del Regime Forfettario, sono due:
- Il Regime di Contabilità Semplificata;
- Il Regime di Contabilità Ordinaria.
Contabilità Semplificata
Il regime di contabilità semplificata è quello naturale per le imprese minori ed è disciplinato dagli artt. 18 del Dpr 600/73 e 66 del TUIR.
I soggetti ammessi a questo regime sono:
- Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 del Tuir;
- Le imprese familiari e aziende coniugali;
- Le società di persone commerciali (snc e sas);
- Gli enti non commerciali con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.
La condizione necessaria per poter applicare il regime è che i ricavi (artt. 57 e 85 del Tuir) percepiti nell’anno non abbiano superato euro 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio e di 800.000 euro per le imprese che hanno come oggetto altre attività.
La verifica di tale superamento va effettuata al termine dell’anno di imposta e in caso di superamento scatta l’obbligo di applicare il regime contabile ordinario dall’anno successivo.
Contabilità Ordinaria
L’alternativa al regime di contabilità semplificata è quello della contabilità ordinaria. Sono obbligati ad applicare tale regime:
- Le società di capitali;
- Tutti gli altri contribuenti che potenzialmente potrebbero applicare la contabilità semplificata ma superano le soglie stabilite dall’art. 18 del DPR 600/73.
In tutti gli altri casi l’applicazione della contabilità può essere frutto di una opzione, tenendo in considerazione che l’opzione per la contabilità ordinaria è soggetta a vincolo triennale ai sensi del comma 8 art. 18 Dpr 600/73 e ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata (per l’opzione è valido il comportamento concludente ma è richiesta una apposita comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA).