Spese per alberghi e ristoranti: quando sono deducibili o detraibili?

Tra le domande più frequenti che riceviamo da professionisti e imprenditori c’è quella relativa alla possibilità di dedurre o detrarre le spese sostenute per vitto e alloggio. La risposta non è univoca, poiché dipende da diversi fattori legati alla natura dell’attività svolta e alle specifiche circostanze in cui tali spese vengono sostenute.

In questo articolo analizzeremo le condizioni che permettono la deducibilità o la detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti, i limiti previsti dalla normativa vigente e la documentazione necessaria per essere in regola in caso di controlli.

Che tu sia un libero professionista in trasferta o un imprenditore in viaggio d’affari, è fondamentale comprendere come gestire correttamente queste spese per ottimizzare la tua posizione fiscale.

Detraibilità Iva

L’iva a credito che risulta dalle fatture di acquisto relative alle spese di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è interamente detraibile (sia per le imprese che per i professionisti) a condizione che i costi sostenuti siano inerenti allo svolgimento dell’attività e siano documentati da fattura.

La fattura è quindi elemento essenziale per la detrazione dell’imposta, che non è pertanto ammissibile se la spesa è documentata solo mediante scontrino o ricevuta fiscale.

In questo caso però l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 23/E/2010 che il professionista e l’impresa possono dedurre dal reddito (in aggiunta del costo sostenuto per l’acquisto delle prestazioni medesime) l’Iva non detratta, mantenuta la condizione dell’inerenza del costo.

È importante però ricordare che non può invece essere considerata un costo inerente e quindi essere portata in deduzione l’Iva documentata da fattura rimasta a carico dell’impresa o del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

Per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza trova applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’art. 19-bis 1 c.1 lett. H DPR 633/72

Deducibilità

Per quanto riguarda la deducibilità di tali spese bisogna fare una distinzione tra reddito da lavoro autonomo e reddito di impresa:

Reddito da lavoro autonomo

L’art. 54 c. 5 del Tuir stabilisce che “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.

Tenendo in considerazione che la norma che limita al 75% la deducibilità del costo di tali spese assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando gli stessi si configurino come spese di rappresentanza. In tal caso però il costo sostenuto deducibile entro il limite del 75% deve rispettare anche l’ulteriore parametro di deducibilità del limite dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.

Reddito d’impresa

Anche in questo caso è prevista un’analoga percentuale di deducibilità disciplinata dall’art. 109 c.5 Tuir: “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al c. 3 dell’art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

Tale limitazione del 75% opera anche per le spese che si configurano come spese di rappresentanza e devono tener conto anche dei limiti di deducibilità di cui all’art. 108, c. 2 Tuir:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a Euro 10 milioni;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a Euro 50 milioni;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte oltre i 50 milioni di euro.

È bene ricordare infine che dalla limitazione del 75% sono escluse le spese per vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate da dipendenti e titolari dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa disciplinate dall’art. 95 c. 3 Tuir.

 

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