TEMPISTICHE DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E SANZIONI PER RITARDO O OMESSO INVIO

Tempistiche di emissione della fattura elettronica e sanzioni per ritardato o omesso invio

Il rispetto delle tempistiche per l’emissione e l’invio della fattura elettronica è un aspetto fondamentale per imprese e professionisti.

La normativa prevede dei termini beni precisi entro i quali la fattura deve essere trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio) per non incorrere in sanzioni amministrative.

Vediamo nel dettaglio le tempistiche da rispettare per l’emissione della fattura elettronica distinguendo tra operazioni immediate e differite, le conseguenze in caso di tardivo invio, le sanzioni previste dall’Agenzia delle Entrate e come procede per avere una riduzione delle stesse.

Entro quando va emessa la fattura elettronica?

Prima di tutto, è bene puntualizzare che una fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI).

Detto ciò, i termini per l’emissione di una fattura elettronica differiscono a seconda della tipologia di fattura:

  • fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Quali sono le sanzioni per l’omesso o tardivo invio della fattura elettronica?

Il Regime sanzionatorio in questione è regolato dall’art. 6 Dlgs 471/97, modificato dalla riforma delle sanzioni che ha introdotto, per quanto concerne le omissioni e irregolarità commesse dal 1° settembre 2024, nuove soglie, nello specifico:

  • fattura con invio tardivo, omessa o contenente errori: sanzioni pari al 70% dell’IVA relativa all’operazione con un minimo di euro 300;
  • omissione o errore che non incide sulla corretta liquidazione IVA: sanzione fissa compresa tra 250 e 2.000 Euro;
  • violazione che riguarda una operazione non imponibile, non esente, non soggetta a IVA o in Reverse Charge: sanzione pari al 5% dei corrispettivi non documentati con un minimo di 300 Euro. Se la violazione non impatta sulla determinazione del reddito la sanzione applicata è fissa da 250 e 2.000 euro;
  • violazione solo formale che non incide sull’iva o sul reddito: nessuna sanzione.

Ricordiamo che la fattura viene considerata omessa anche quando a seguito dell’invio allo SDI viene scartata.

In caso di più violazione è sempre opportuno ricordare che resta valido il principio del cumulo giuridico.

Ravvedimento operoso per l’invio tardivo della fattura elettronica

L’importo delle sanzioni sopra esposte per l’invio tardivo o la mancata emissione della fattura elettronica può essere ridotto utilizzando il Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso si può utilizzare quando si decide di regolarizzare spontaneamente l’irregolarità o l’omissione.

Attraverso tale istituto è possibile ridurre le sanzioni nelle seguenti misure:

  • 1/9: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Novità Legislative

Il Dlgs 87/2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario” ha modificato anche procedura e sanzioni per il caso di regolarizzazione di una fattura omessa o ricevuta irregolare.

Tale normativa stabilisce che la comunicazione della irregolarità od omissione debba essere effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con il codice TD29 indicando i dati del cedente o prestatore.

Dal 1° aprile 2025 il “vecchio” TD20 che veniva utilizzato per l’autofattura di denuncia dovrà essere utilizzato per altri casi, ad esempio per l’omessa o irregolare fatturazione del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a Reverse Charge.

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