
Forfettari, le spese anticipate in nome e per conto sono imponibili?
Quando si parla di regime forfettario, uno dei dubbi più frequenti riguarda le spese sostenute “in nome e per conto” del cliente. Capita spesso, infatti, che un professionista anticipi un costo — magari un bollo, una tassa o una spesa amministrativa — per poi farselo rimborsare.
Ma cosa succede in questi casi ai fini fiscali?
Queste somme vanno considerate imponibili nel reddito forfettario oppure possono essere escluse?
In questo articolo facciamo chiarezza sul tema, richiamando la normativa, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per capire come comportarsi correttamente.
Quali sono le spese anticipate per nome e per conto?
Si definiscono “spese anticipate per nome e per conto” le spese che un contribuente sostiene nell’interesse del proprio cliente e a suo nome, ad esempio, il pagamento di un’imposta o di una marca da bollo, il contributo unificato per un ricorso, le spese per la presentazione di una pratica ecc.
Tali spese sono ben diverse dalle spese sostenute da un professionista a proprio nome per lo svolgimento di un incarico (ad esempio le spese viaggio per raggiungere il proprio cliente). Queste, infatti, sono direttamente intestate al professionista che poi le riaddebiterà al cliente.
In altre parole, per essere considerata “anticipata” la spesa deve essere sostenuta “In nome e per conto del cliente”, il documento di spesa deve essere intestato al cliente nell’interesse del quale il professionista ha sostenuto il costo.
Queste spese riaddebitate sono imponibili?
Il Regime Forfettario è disciplinato dalla L.190/2014 che non esplicita il trattamento fiscale delle spese anticipate in nome e per conto.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/E/2021 (richiamando la Circolare 58/E del 2001) ha chiarito che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni per nome e per conto del cliente non sono rilevanti ai fini fiscali come per i contribuenti ordinari, purché regolarmente documentate.
N.B. Ricorda che il riaddebito deve essere necessariamente di pari importo alla spesa sostenuta!!
E se il documento non è intestato al cliente?
Se il professionista sostiene la spesa ma nel documento che la certifica non viene inserito il c.f. del cliente (ad esempio quando si scarica una Visura Camerale per il cliente) la stessa non potrà essere considerata in “nome e per conto” perciò, senza ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia, la spesa si presume assuma la natura di compenso e di conseguenza dovrà essere tassata.
Hai dubbi sulla tua situazione specifica?? Contattaci;
