NUOVA DELEGA UNICA AGENZIA ENTRATE

A partire dall’8 dicembre 2025 gli intermediari potranno richiedere con un solo canale le deleghe per la consultazione del Cassetto Fiscale, Fatturazione Elettronica, Corrispettivi Telematici, Cassetto riscossione, Dati ISA e Concordato Biennale.

Il modello Unico di delega sarà valido per tutti i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione e autorizzerà gli intermediari per 4 anni con possibilità di rinnovo.

Cosa succede alle deleghe già ottenute?

Le deleghe valide alla data di entrata in vigore resteranno valide fino alla loro scadenza.

Tuttavia, a partire dall’8 dicembre i contribuenti potranno utilizzare esclusivamente la nuova piattaforma (anche per delegare un singolo servizio).

Modalità di rilascio della delega

La delega potrà essere rilasciata sia in formato cartaceo (allegando copia del documento) o in formato digitale (firmata digitalmente).

È importante ricordare che tutte le deleghe/revoche andranno necessariamente numerate, annotate in un registro cronologico e conservate per 10 anni dalla scadenza/revoca.

Modalità di invio della delega

Sarà possibile l’invio della delega all’Agenzia delle Entrate tramite due modalità:

  • File .xml firmato dal contribuente con firma digitale o CIE e inviato tramite apposita procedura Web (per le persone fisiche è possibile utilizzare la firma elettronica avanzata con codice OTP con indicazione degli estremi del documento e controfirma digitale dell’intermediario). Con questa modalità sarà possibile inviare la singola delega o deleghe massive – fino ad un massimo di 300 – e la delega sarà operativa non appena il sistema rilascia la ricevuta;
  • Servizio Web (disponibile successivamente tramite convenzione con Agenzia Entrate) attraverso il quale la delega verrà creata e firmata direttamente dai sistemi dell’Agenzia con autenticazione del contribuente a mezzo SPID o CIE con attivazione immediata della delega.

Ciascun contribuente potrà delegare al massimo due intermediari; la delega scadrà il 31 dicembre del quarto anno salvo rinuncia o revoca da comunicarsi con le stesse modalità.

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