Regime Forfettario e redditi da lavoro dipendente

Tra le cause ostative di accesso al Regime Forfettario ve ne sono due riferite al reddito da lavoro dipendente.

La prima (oggetto di attenzione anche da parte delle Legge di Bilancio 2026) è quella per cui non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nel precedente anno hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati che superano la soglia di Euro 30.000. Tuttavia, la L. 207/2024 ha innalzato temporaneamente per il 2025 tale limite a Euro 35.000, e la L. 199/2025 ha mantenuto tale innalzamento anche per il 2026.

È importante ricordare che tale controllo non si rende necessario qualora il lavoro sia cessato nell’anno precedente a quello di applicazione regime. Ciò significa che chi ha cessato il lavoro nel 2025 potrà accedere al regime nel 2026 (rispettando tutti gli altri requisiti).

Tale verifica si rende invece necessaria qualora il contribuente (che ha cessato un rapporto di lavoro) abbia successivamente intrapreso un nuovo rapporto di lavoro dipendente o abbia percepito redditi da pensione.

La seconda causa ostativa (lett d-bis c.57) preclude l’accesso al regime forfettario alle persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a questi riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente oppure lo erano nei 2 precedenti periodi d’imposta.

La circolare 9/E 2019 ricorda che:

  • la prevalenza va verificata alla fine dell’anno;
  • per essere considerati prevalenti, è necessario che i ricavi e compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro (o soggetti a essi riconducibili) devono essere superiori al 50%.

Infine, la verifica non va effettuata:

  • se il rapporto di lavoro è cessato anteriormente ai 2 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del regime;
  • per coloro che iniziano una nuova attività a seguito del periodo di pratica obbligatoria.

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