
I rimborsi spese dei professionisti sono tassati?
In attuazione della legge delega per la riforma fiscale, è stata introdotta la novità dell’esclusione da imposizione dei rimborsi spese.
Partiamo dalla considerazione che il reddito dei professionisti è costituito dalla differenza tra tutte le somme percepite a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività professionale e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo.
La vecchia disciplina prevedeva l’assimilazione dei rimborsi ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione, applicazione dell’IVA, del contributo previdenziale e assoggettamento a ritenuta d’acconto.
Con la nuova normativa non concorrono alla formazione della base imponibile e di conseguenza sono esclusi da tassazione:
- I rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente;
- I contributi previdenziali e assistenziali;
- I riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati anche promiscuamente per l’esercizio dell’attività.
L’esclusione dei rimborsi spese dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo permette di evitare l’assoggettamento alla tassazione delle somme sopra citate e, di conseguenza, l’esclusione dall’applicazione della ritenuta.
Nulla è però disposto per quanto riguarda l’IVA (che, quindi, va applicata).
Questo porta gli stessi ad una sorta di “doppio binario” con la successiva conseguenza che, essendo soggetti ad IVA, debba essere applicato anche il contributo previdenziale, in quanto il regolamento sulla contribuzione di molte casse professionali prevede l’applicazione del contributo integrativo sui corrispettivi che rientrano nel volume d’affari.
È importante ricordare che questa nuova disciplina si applica esclusivamente ai rimborsi spese analitici. Se, infatti, si parla di rimborsi spese forfettari, non opera la stessa esclusione ma trova applicazione la previgente disciplina che prevedeva la concorrenza alla formazione del reddito con la conseguente tassazione.
Come funziona la deduzione dei rimborsi spese?
L’esclusione da tassazione dei rimborsi spese comporta l’impossibilità di dedurre la spesa sostenuta. Tuttavia, se il rimborso non viene erogato, il lavoratore autonomo può dedursi la spesa.
Se il rimborso non è superiore a Euro 2.500, la deducibilità è ammessa se il rimborso non è stato corrisposto entro un anno dal momento di fatturazione e a partire dal periodo di imposta successivo la predetta scadenza.
Se, invece, il rimborso è di ammontare superiore a Euro 2.500, la spesa è deducibile a partire dalla data in cui:
- Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la Procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
Per la deduzione delle spese è comunque richiesto l’utilizzo di mezzi tracciati; in caso di pagamento in contanti non sarà possibile escludere dalla tassazione i relativi rimborsi né dedurre il costo in caso di mancato rimborso.
Come funziona per i forfettari?
Le modifiche apportate dal Dlgs 192/2024 sulla tassazione dei rimborsi spese ha inciso sull’art. 54 del Tuir ma non ha inciso sulla L. 190/2014 che continua a prevedere per i contribuenti forfettari l’applicazione del coefficiente di redditività all’ammontare dei compensi e dei ricavi percepiti.
In passato l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che per i contribuenti forfettari i rimborsi spese erano esclusi dalla formazione del reddito solo se relativi alle cosiddette spese “anticipate” e sostenute in nome e per conto dei clienti.
In assenza di ulteriori precisazioni o di un’indicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene quindi che per i lavoratori autonomi in Regime Forfettario i rimborsi spese riaddebitati ai committenti debbano essere interamente considerati quali componenti positivi di reddito, concorrendo alla formazione della base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva.
Hai dubbi sulla tua situazione specifica? Contattaci!
